ESENZIONE dal ticket 2007:

PER ETA' SOTTO I 6 anni e SOPRA i 65 anni di età  

con un reddito famigliare non superiore a euro 36.151,98 lordi.

(Alla formazione del reddito concorrono sempre i coniugi non legalmente ed effettivamente separati e gli eventuali familiari a carico. Il "carico famigliare" non è riferito alla composizione anagrafica del nucleo, bensì al carico fiscale. Il reddito è da considerarsi al lordo degli oneri deducibili.)

 

DISOCCUPATI appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo inferiore a euro 8.263,31 o euro 11.362,05 in presenza del coniuge e incremento di euro 516.46 per ogni figlio a carico.

Per disoccupato si intende colui che ha perso un'occupazione precedente ed alla ricerca di altra occupazione, fino al momento in cui non riprende l'attività lavorativa. L'esenzione vale anche per i familiari a carico. (Alla formazione del reddito concorrono sempre i coniugi non legalmente ed effettivamente separati e gli eventuali familiari a carico. Il "carico famigliare" non è riferito alla composizione anagrafica del nucleo, bensì al carico fiscale. Il reddito è da considerarsi al lordo degli oneri deducibili.)

 

I titolari di pensione minima e/o di età superiore a 6 anni ed inferiore a 65, appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo inferiore a euro 8.263,31 euro 11.362,05 in presenza del coniuge e incrementato di euro 516.46 per ogni figlio a carico. L'esenzione vale anche per i familiari a carico. (Alla formazione del reddito concorrono sempre i coniugi non legalmente ed effettivamente separati e gli eventuali familiari a carico. Il "carico famigliare" non è riferito alla composizione anagrafica del nucleo, bensì al carico fiscale. Il reddito è da considerarsi al lordo degli oneri deducibili.)

I titolari di pensioni sociali. L'esenzione vale anche per i familiari a carico.

Per tutti questi casi l'interessato (o suo famigliare) deve dichiarare sul retro della ricetta la condizione dell'esenzione.

Esenzione totale per patologia o invalidità:

Hanno diritto a tale tipo di esenzione gli invalidi di guerra con pensione diretta vitalizia (dalla 1° alla V° Cat.), invalidi per servizio (1° Cat.), invalidi civili al 100%, grandi invalidi per lavoro al 100% ed alcuni pazienti affetti dalle patologie elencate dal Decreto Ministeriale.


Esenzione parziale per patologia o invalidità:
Sono esentati parzialmente, solo per le prestazioni correlate alla patologia invalidante, le seguenti categorie:

· Invalidi civili con invalidità superiore ai 2/3

· Invalidi di guerra dalla 6° alla 8° categoria

· Invalidi per servizio dalla 6° alla 8° categoria

· Invalidi del lavoro con invalidità inferiore al 67% e Superiore al 67%

· Pazienti affetti dalle patologie di cui ai DD.MM. 329/99 e 279/01

· Ciechi non assoluti e sordomuti

Pazienti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somminstrazione di emoderivati.

Prevenzione:
Dal 1° gennaio 2001 sono escluse dalla partecipazione al costo le sottoindicate prestazioni

specialistiche finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori dell'apparato genitale femminile, del carcinoma mammario e delle precancerosi del colon retto:

 

1. Pap test, ogni 3 anni, a favore delle donne in età compresa tra i 25 ed i 65 anni

 

2. Mammografie, ogni 2 anni, a favore delle donne in età compresa tra i 45 ed i 69 anni e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda

 

3. Colonscopia, ogni 5 anni, a favore della popolazione di età superiore a 45 anni e della popolazione a rischio, individuata secondo criteri determinati con D.M.S.