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ESENZIONE dal
ticket 2007:
PER
ETA' SOTTO I 6 anni
e SOPRA i 65 anni di età
con un reddito famigliare non
superiore a euro 36.151,98 lordi.
(Alla formazione del reddito concorrono sempre i coniugi non legalmente ed
effettivamente separati e gli eventuali familiari a carico. Il "carico famigliare"
non è riferito alla composizione anagrafica del nucleo, bensì al carico
fiscale. Il reddito è da considerarsi al lordo degli oneri deducibili.)
DISOCCUPATI appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo inferiore a euro 8.263,31 o euro 11.362,05 in presenza del coniuge e
incremento di euro 516.46 per ogni figlio a carico.
Per disoccupato si intende colui che ha perso un'occupazione precedente ed
alla ricerca di altra occupazione, fino al momento in cui non riprende l'attività
lavorativa. L'esenzione vale anche per i familiari a carico. (Alla formazione
del reddito concorrono sempre i coniugi non legalmente ed effettivamente
separati e gli eventuali familiari a carico. Il "carico famigliare"
non è riferito alla composizione anagrafica del nucleo, bensì al carico
fiscale. Il reddito è da considerarsi al lordo degli oneri deducibili.)
I titolari di pensione minima e/o di età
superiore a 6 anni ed inferiore a 65, appartenenti a nuclei
familiari con reddito complessivo inferiore a euro 8.263,31 euro
11.362,05 in presenza del coniuge e
incrementato di euro 516.46 per ogni figlio a carico. L'esenzione vale anche per i familiari a carico. (Alla formazione del
reddito concorrono sempre i coniugi non legalmente ed effettivamente separati e
gli eventuali familiari a carico. Il "carico famigliare" non è
riferito alla composizione anagrafica del nucleo, bensì al carico fiscale. Il
reddito è da considerarsi al lordo degli oneri deducibili.)
I titolari di pensioni sociali. L'esenzione vale anche per i familiari a
carico.
Per tutti questi casi l'interessato (o suo famigliare) deve dichiarare sul
retro della ricetta la condizione dell'esenzione.
Esenzione
totale per patologia o invalidità:
Hanno diritto a tale tipo di esenzione gli invalidi di guerra con pensione
diretta vitalizia (dalla 1° alla V° Cat.), invalidi per servizio (1° Cat.),
invalidi civili al 100%, grandi invalidi per lavoro al 100% ed alcuni pazienti
affetti dalle patologie elencate dal Decreto Ministeriale.
Esenzione parziale per patologia o invalidità:
Sono esentati parzialmente, solo per le prestazioni correlate alla patologia
invalidante, le seguenti categorie:
· Invalidi civili con invalidità superiore ai 2/3
· Invalidi di guerra dalla 6° alla 8° categoria
· Invalidi per servizio dalla 6° alla 8° categoria
· Invalidi del lavoro con invalidità inferiore al 67% e Superiore al 67%
· Pazienti affetti dalle patologie di cui ai DD.MM. 329/99 e 279/01
· Ciechi non assoluti e sordomuti
Pazienti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somminstrazione di emoderivati.
Prevenzione:
Dal 1° gennaio 2001 sono escluse dalla partecipazione al costo le
sottoindicate prestazioni
specialistiche finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori dell'apparato
genitale femminile, del carcinoma mammario e delle precancerosi del colon retto:
1. Pap test, ogni 3 anni, a favore delle
donne in età compresa tra i 25 ed i 65 anni
2. Mammografie, ogni 2 anni, a favore delle
donne in età compresa tra i 45 ed i 69 anni e tutte le prestazioni di secondo
livello qualora l'esame mammografico lo richieda
3. Colonscopia, ogni 5 anni, a favore della
popolazione di età superiore a 45 anni e della popolazione a rischio,
individuata secondo criteri determinati con D.M.S.